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Accordo di segretezza
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Al fine di tutelare il know-how Aziendale (conoscenze relative ai prodotti, alle attrezzature, alle tecnologie ed ai metodi per la produzione), A.A.G. STUCCHI S.r.l. unico socio (di seguito solo “A.A.G. STUCCHI”) ritiene opportuno far sottoscrivere ai Clienti o ai Fornitori o, più in generale, ai Terzi che richiedano l’invio di dati aziendali (disegni cartacei, disegni su file, ecc.) un Accordo di Segretezza con cui gli stessi si impegnano a trattare con riservatezza le informazioni ricevute.
Pertanto, per ricevere i dati e le informazioni di Vostro interesse, Vi chiediamo di registrarVi compilando il form di seguito riportato.
Accordo di segretezza
tra A.A.G. STUCCHI S.r.l. u. s., con sede in Via IV Novembre n.30/32, 23854 Olginate (LC) – ITALIA
di seguito denominata il “A.A.G. STUCCHI“
e
di seguito il “Contraente”
di seguito unitamente anche chiamate “Parti“;

Premesso

  1. che Stucchi possiede know-how, informazioni tecniche, commerciali e produttive di particolare valore relative, tra l’altro, alla progettazione, produzione e commercializzazione di sistemi di binari elettrificati per illuminazione, apparecchi di illuminazione, profili in alluminio, dissipatori, connettori, portalampade, portastarter, morsetti, relativi accessori e attrezzature;
  2. che la Parte Ricevente è interessata a ricevere talune informazioni al solo fine di valutare una possibile trattativa, collaborazione, fornitura, consulenza o altro rapporto d’affari tra le Parti, lo “Scopo“;
  3. che le Parti intendono disciplinare con il presente accordo, l’”Accordo“, i rispettivi obblighi di riservatezza.

Ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue.

  1. Premesse

    Le premesse formano parte integrante e sostanziale dell’Accordo e si intendono qui espressamente richiamate.

  2. Definizioni

    • Informazioni Riservate: s’intendono tutte le informazioni, i dati, i documenti, i disegni, i campioni, i prototipi, i componenti, le specifiche, i listini, le condizioni commerciali, i processi produttivi, i business plan, le informazioni su clienti o fornitori e, in generale, ogni informazione non pubblica comunicata in qualsiasi forma da Stucchi alla Parte Ricevente, anche oralmente, visivamente, per iscritto o in formato elettronico.
    • Segreti Industriali: s’intendono le Informazioni Riservate che costituiscono anche segreti commerciali o industriali ai sensi della normativa applicabile, inclusi, a titolo esemplificativo, know-how tecnico, soluzioni progettuali, formule, tolleranze, processi, test, prototipi, disegni, campioni, componenti, metodi produttivi e relative elaborazioni che per Stucchi hanno un valore economico, anche solo potenziale.
    • Informazioni Confidenziali Ordinarie: s’intendono le Informazioni Riservate diverse dai Segreti Industriali.
  3. Oggetto e Finalità

    Stucchi comunicherà a Parte Ricevente soltanto le Informazioni Riservate ragionevolmente necessarie per raggiungere lo Scopo. La Parte Ricevente potrà usare le Informazioni Riservate esclusivamente per lo Scopo e, comunque, nei limiti a ciò strettamente necessari.

  4. Obblighi di riservatezza e uso limitato

    La Parte Ricevente si obbliga a:

    1. non divulgare, pubblicare o comunicare a terzi, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, le Informazioni Riservate senza previo consenso scritto di Stucchi;
    2. non usare, sfruttare, riprodurre o consentire l’uso delle Informazioni Riservate per finalità diverse dallo Scopo;
    3. adottare tutte le misure tecniche, organizzative e contrattuali ragionevolmente necessarie per proteggerle;
    4. limitarne l’accesso ai soli soggetti che abbiano reali necessità di conoscerle per il perseguimento dello Scopo.

    In ogni caso, Parte Ricevente risponderà direttamente dell’operato di tali soggetti.

  5. Esclusioni

    Gli obblighi del presente Accordo non si applicano alle Informazioni Riservate che la Parte Ricevente provi documentalmente:

    1. essere già di pubblico dominio al momento della comunicazione;
    2. essere divenute pubbliche successivamente senza violazione del presente Accordo;
    3. essere già legittimamente note alla stessa prima della comunicazione da parte di Stucchi;
    4. essere state legittimamente ricevute da terzi non vincolati da obblighi di riservatezza;
    5. essere state sviluppate autonomamente.
  6. Disclosure obbligatoria

    Qualora la Parte Ricevente sia tenuta a divulgare Informazioni Riservate per legge, regolamento, richiesta di autorità competente o ordine dell’autorità giudiziaria o amministrativa, essa dovrà, ove legalmente consentito:

    1. informare senza indugio e per iscritto Stucchi;
    2. limitare la divulgazione allo stretto necessario;
    3. cooperare in buona fede per consentire a Stucchi di richiedere misure protettive o di riservatezza;
    4. adottare ogni ragionevole misura affinché il trattamento da parte dell’autorità avvenga in forma riservata.
  7. Divieto di reverse engineering

    Salvo preventiva autorizzazione scritta di Stucchi, Parte Ricevente non potrà analizzare, osservare, studiare, smontare, testare, decompilare o, comunque, sottoporre a reverse engineering prodotti, campioni, prototipi, componenti, disegni, file, software, modelli o altri materiali ricevuti da Stucchi o ai quali abbia avuto accesso per il tramite di Stucchi.

  8. Proprietà intellettuale – No License e No Transfer

    Tutti i diritti di proprietà intellettuale e industriale relativi alle Informazioni Riservate rimangono di esclusiva titolarità di Stucchi. Il presente Accordo non comporta, né espressamente né implicitamente, alcuna licenza, cessione, trasferimento o concessione di diritti o altro su brevetti, modelli, know-how, diritti d’autore, marchi o altri diritti di proprietà intellettuale o industriale.

  9. Restituzione e distruzione

    Su richiesta di Stucchi o, comunque, al raggiungimento dello Scopo o alla cessazione dell’Accordo, la Parte Ricevente dovrà senza ritardo restituire tutti i documenti, materiali e supporti contenenti Informazioni Riservate oppure distruggerli/eliminarli da ogni supporto fisico e digitale ragionevolmente accessibile.

    Entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta di Stucchi, la Parte Ricevente dovrà rilasciare attestazione scritta di avvenuta restituzione o distruzione, comprensiva, per quanto ragionevolmente applicabile, dell’eliminazione dai sistemi, archivi e supporti digitali.

    Sono fatti salvi gli eventuali obblighi di conservazione imposti dalla legge: in tal caso le informazioni resteranno soggette all’Accordo di Riservatezza finché conservate.

  10. Durata degli obblighi

    Le Informazioni Confidenziali Ordinarie resteranno coperte da riservatezza per la durata di 5 (cinque) anni dalla data di sottoscrizione dell’Accordo.

    Gli obblighi di riservatezza relativi ai Segreti Industriali resteranno invece efficaci senza limiti di tempo e cesseranno solo quando e nella misura in cui tali Segreti Industriali divengano lecitamente di pubblico dominio o perdano i requisiti di segretezza per fatto non imputabile alla Parte Ricevente.

  11. Nessun obbligo di conclusione del rapporto

    La comunicazione di Informazioni Riservate non obbliga le Parti a concludere contratti o ulteriori accordi né a proseguire trattative o rapporti commerciali.

  12. Rimedi

    La Parte Ricevente riconosce che ogni violazione dell’Accordo può causare danni gravi non facilmente riparabili per Stucchi, restando salvi, oltre al risarcimento dei danni, tutti i rimedi cautelari e inibitori previsti dalla legge di cui Stucchi potrà avvalersi.

  13. Legge applicabile, giurisdizione e foro competente

    Il presente Accordo è regolato esclusivamente dalla legge italiana. Per ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione o violazione dell’Accordo sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano, fermo restando il diritto di Stucchi di richiedere misure cautelari urgenti avanti a qualsiasi autorità competente anche non italiana.

  14. Versione prevalente e disposizioni finali

    In caso di contrasto tra il testo italiano e quello inglese, prevarrà il testo italiano. Il presente Accordo sostituisce ogni precedente intesa scritta o orale sul medesimo oggetto. Eventuali modifiche dovranno risultare da atto scritto sottoscritto da entrambe le parti. Ogni trasmissione di materiale riservato tra le Parti sarà disciplinata dal presente Accordo.

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