Ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue.
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Premesse
Le premesse formano parte integrante e sostanziale dell’Accordo e si intendono qui espressamente richiamate.
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Definizioni
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Informazioni Riservate: s’intendono tutte le informazioni, i dati, i documenti, i disegni, i campioni, i prototipi, i componenti, le specifiche, i listini, le condizioni commerciali, i processi produttivi, i business plan, le informazioni su clienti o fornitori e, in generale, ogni informazione non pubblica comunicata in qualsiasi forma da Stucchi alla Parte Ricevente, anche oralmente, visivamente, per iscritto o in formato elettronico.
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Segreti Industriali: s’intendono le Informazioni Riservate che costituiscono anche segreti commerciali o industriali ai sensi della normativa applicabile, inclusi, a titolo esemplificativo, know-how tecnico, soluzioni progettuali, formule, tolleranze, processi, test, prototipi, disegni, campioni, componenti, metodi produttivi e relative elaborazioni che per Stucchi hanno un valore economico, anche solo potenziale.
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Informazioni Confidenziali Ordinarie: s’intendono le Informazioni Riservate diverse dai Segreti Industriali.
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Oggetto e Finalità
Stucchi comunicherà a Parte Ricevente soltanto le Informazioni Riservate ragionevolmente necessarie per raggiungere lo Scopo. La Parte Ricevente potrà usare le Informazioni Riservate esclusivamente per lo Scopo e, comunque, nei limiti a ciò strettamente necessari.
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Obblighi di riservatezza e uso limitato
La Parte Ricevente si obbliga a:
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non divulgare, pubblicare o comunicare a terzi, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, le Informazioni Riservate senza previo consenso scritto di Stucchi;
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non usare, sfruttare, riprodurre o consentire l’uso delle Informazioni Riservate per finalità diverse dallo Scopo;
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adottare tutte le misure tecniche, organizzative e contrattuali ragionevolmente necessarie per proteggerle;
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limitarne l’accesso ai soli soggetti che abbiano reali necessità di conoscerle per il perseguimento dello Scopo.
In ogni caso, Parte Ricevente risponderà direttamente dell’operato di tali soggetti.
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Esclusioni
Gli obblighi del presente Accordo non si applicano alle Informazioni Riservate che la Parte Ricevente provi documentalmente:
- essere già di pubblico dominio al momento della comunicazione;
- essere divenute pubbliche successivamente senza violazione del presente Accordo;
- essere già legittimamente note alla stessa prima della comunicazione da parte di Stucchi;
- essere state legittimamente ricevute da terzi non vincolati da obblighi di riservatezza;
- essere state sviluppate autonomamente.
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Disclosure obbligatoria
Qualora la Parte Ricevente sia tenuta a divulgare Informazioni Riservate per legge, regolamento, richiesta di autorità competente o ordine dell’autorità giudiziaria o amministrativa, essa dovrà, ove legalmente consentito:
- informare senza indugio e per iscritto Stucchi;
- limitare la divulgazione allo stretto necessario;
- cooperare in buona fede per consentire a Stucchi di richiedere misure protettive o di riservatezza;
- adottare ogni ragionevole misura affinché il trattamento da parte dell’autorità avvenga in forma riservata.
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Divieto di reverse engineering
Salvo preventiva autorizzazione scritta di Stucchi, Parte Ricevente non potrà analizzare, osservare, studiare, smontare, testare, decompilare o, comunque, sottoporre a reverse engineering prodotti, campioni, prototipi, componenti, disegni, file, software, modelli o altri materiali ricevuti da Stucchi o ai quali abbia avuto accesso per il tramite di Stucchi.
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Proprietà intellettuale – No License e No Transfer
Tutti i diritti di proprietà intellettuale e industriale relativi alle Informazioni Riservate rimangono di esclusiva titolarità di Stucchi. Il presente Accordo non comporta, né espressamente né implicitamente, alcuna licenza, cessione, trasferimento o concessione di diritti o altro su brevetti, modelli, know-how, diritti d’autore, marchi o altri diritti di proprietà intellettuale o industriale.
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Restituzione e distruzione
Su richiesta di Stucchi o, comunque, al raggiungimento dello Scopo o alla cessazione dell’Accordo, la Parte Ricevente dovrà senza ritardo restituire tutti i documenti, materiali e supporti contenenti Informazioni Riservate oppure distruggerli/eliminarli da ogni supporto fisico e digitale ragionevolmente accessibile.
Entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta di Stucchi, la Parte Ricevente dovrà rilasciare attestazione scritta di avvenuta restituzione o distruzione, comprensiva, per quanto ragionevolmente applicabile, dell’eliminazione dai sistemi, archivi e supporti digitali.
Sono fatti salvi gli eventuali obblighi di conservazione imposti dalla legge: in tal caso le informazioni resteranno soggette all’Accordo di Riservatezza finché conservate.
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Durata degli obblighi
Le Informazioni Confidenziali Ordinarie resteranno coperte da riservatezza per la durata di 5 (cinque) anni dalla data di sottoscrizione dell’Accordo.
Gli obblighi di riservatezza relativi ai Segreti Industriali resteranno invece efficaci senza limiti di tempo e cesseranno solo quando e nella misura in cui tali Segreti Industriali divengano lecitamente di pubblico dominio o perdano i requisiti di segretezza per fatto non imputabile alla Parte Ricevente.
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Nessun obbligo di conclusione del rapporto
La comunicazione di Informazioni Riservate non obbliga le Parti a concludere contratti o ulteriori accordi né a proseguire trattative o rapporti commerciali.
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Rimedi
La Parte Ricevente riconosce che ogni violazione dell’Accordo può causare danni gravi non facilmente riparabili per Stucchi, restando salvi, oltre al risarcimento dei danni, tutti i rimedi cautelari e inibitori previsti dalla legge di cui Stucchi potrà avvalersi.
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Legge applicabile, giurisdizione e foro competente
Il presente Accordo è regolato esclusivamente dalla legge italiana. Per ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione o violazione dell’Accordo sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano, fermo restando il diritto di Stucchi di richiedere misure cautelari urgenti avanti a qualsiasi autorità competente anche non italiana.
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Versione prevalente e disposizioni finali
In caso di contrasto tra il testo italiano e quello inglese, prevarrà il testo italiano. Il presente Accordo sostituisce ogni precedente intesa scritta o orale sul medesimo oggetto. Eventuali modifiche dovranno risultare da atto scritto sottoscritto da entrambe le parti. Ogni trasmissione di materiale riservato tra le Parti sarà disciplinata dal presente Accordo.